
Il regime di micro-imprenditore semplifica la gestione amministrativa, ma una presenza online genera obblighi legali specifici che la maggior parte delle guide tratta in modo superficiale. Dalla legge SREN di maggio 2024, il quadro legale delle informazioni legali è cambiato profondamente. Ignorare queste evoluzioni espone a sanzioni che non sono più di natura aneddotica.
Informazioni legali dopo la legge SREN: cosa è cambiato per i micro-imprenditori online
La legge n° 2024-449 del 21 maggio 2024 (legge SREN) ha abrogato il precedente articolo 6 III della LCEN. Gli obblighi di identificazione degli editori di siti si basano ora sugli articoli 1-1 e 1-2 della legge del 21 giugno 2004, in vigore dal 23 maggio 2024.
L’articolo 1-1 impone cinque blocchi di informazioni distinti: identità dell’editore (nome, cognome, indirizzo, con la dicitura “imprenditore individuale” o “EI”), numero di telefono, numero di registrazione (SIREN/SIRET, RCS o RM a seconda dell’attività), direttore della pubblicazione e contatti completi del fornitore di hosting (indirizzo e telefono inclusi).
Un punto tecnico spesso trascurato: il testo richiede che queste informazioni siano messe a disposizione in uno standard aperto. In concreto, ciò significa una pagina HTML accessibile, leggibile senza tecnologia proprietaria. Un PDF protetto o un’immagine contenente le vostre informazioni legali non rispetta questo requisito.
L’articolo 1-2, creato dalla stessa legge, organizza un regime di sanzioni specifico in caso di inadempimento. Raccomandiamo di verificare la conformità delle vostre informazioni legali a questa struttura in cinque blocchi, poiché i modelli precedenti a maggio 2024 sono obsoleti. Per approfondire questo argomento, le informazioni disponibili su la pagina giuridica di Auto-Entrepreneur du Web dettagliano i requisiti specifici per i micro-imprenditori.

RGPD e cookie: obblighi tecnici del sito di un micro-imprenditore
Il RGPD si applica senza distinzione di dimensione dell’impresa. Un micro-imprenditore che gestisce un sito web che raccoglie dati personali (modulo di contatto, newsletter, analytics) è responsabile del trattamento ai sensi del regolamento europeo.
Tre obblighi tecnici si applicano non appena il vostro sito deposita cookie non strettamente necessari:
- Un banner di consenso conforme, con un pulsante “rifiuta” altrettanto accessibile del pulsante “accetta”, senza casella pre-selezionata né dark pattern che orientano la scelta dell’utente
- Una politica sulla privacy distinta dalle informazioni legali, che specifichi la base legale di ogni trattamento, la durata di conservazione dei dati e i diritti delle persone (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità)
- Un registro dei trattamenti, anche semplificato, che descriva ogni finalità di raccolta, le categorie di dati interessati e i potenziali subappaltatori (fornitore di hosting, strumento di email marketing, piattaforma di pagamento)
Osserviamo che molti micro-imprenditori installano un tema WordPress con un plugin di cookie senza mai configurare le categorie di tracciatori. Il solo plugin non garantisce nulla se la configurazione non riflette i cookie realmente depositati dal sito.
Fatturazione elettronica e CGV online: requisiti spesso confusi
Quando un micro-imprenditore vende servizi o prodotti tramite il proprio sito, due corpus di regole si sovrappongono: gli obblighi di fatturazione e le condizioni generali di vendita.
Fatturazione in micro-impresa su internet
Ogni fattura emessa deve contenere la dicitura “IVA non applicabile, articolo 293 B del CGI” finché il micro-imprenditore beneficia della franchigia di base. L’assenza di questa dicitura costituisce un’irregolarità formale che può comportare un accertamento.
La fattura deve anche riportare il numero SIREN, la dicitura “EI” o “imprenditore individuale”, e un numero di fattura sequenziale senza interruzione. La dematerializzazione non esonera da nessuna di queste diciture.
CGV per la vendita online
Le condizioni generali di vendita sono obbligatorie per qualsiasi attività di vendita a distanza. Devono essere accettate prima della convalida dell’ordine. Il loro contenuto minimo include:
- Le modalità di pagamento, di consegna e di esecuzione del contratto
- Il diritto di recesso di 14 giorni (vendita ai consumatori), con il modulo tipo di recesso o un link ad esso
- Le garanzie legali di conformità e vizi occulti
- Le modalità di trattamento dei reclami e, se del caso, il ricorso a un mediatore dei consumatori
Il mediatore dei consumatori deve essere nominativamente designato sul sito, con i suoi contatti. Questo obbligo, derivante dal Codice del consumo, è uno dei più frequentemente ignorati dai micro-imprenditori.

Telemarketing: il nuovo divieto di agosto 2026
Il decreto del 23 luglio 2026 ha istituito il passaggio al regime del consenso preventivo per il telemarketing, applicabile dal 11 agosto 2026. Le chiamate telefoniche a scopo commerciale verso potenziali clienti che non hanno dato il loro consenso esplicito sono ora vietate.
Per un micro-imprenditore che fa telemarketing tramite il proprio sito (modulo di richiamo, prenotazione di appuntamenti), il meccanismo di raccolta del consenso deve essere tracciabile. Un semplice modulo “essere richiamato” non è più sufficiente: è necessaria una prova datata del consenso specifico per il telemarketing, distinta dal consenso a essere contattato per il follow-up di un ordine.
Questa regola riguarda anche i micro-imprenditori che subappaltano la loro attività di telemarketing. La responsabilità dell’ordinante rimane coinvolta anche se la chiamata è effettuata da un terzo.
Assicurazione e responsabilità civile professionale online
Nessuna legge impone un’assicurazione RC Pro a tutti i micro-imprenditori. Tuttavia, alcune attività regolamentate richiedono un’assicurazione obbligatoria (costruzione, consulenza finanziaria, trasporto). Per le attività non regolamentate svolte online, la RC Pro rimane facoltativa ma copre un rischio reale: un consiglio errato, un prodotto difettoso o una violazione di dati possono impegnare la responsabilità civile del micro-imprenditore senza un limite legato allo status.
Il sito internet stesso deve menzionare, se è stata stipulata un’assicurazione professionale, il nome dell’assicuratore, la copertura geografica e i contatti. Questa menzione rientra negli obblighi informativi previsti dal Codice del consumo per i fornitori di servizi.
La conformità legale di un micro-imprenditore online non si limita alle informazioni legali. Essa comprende il RGPD, la fatturazione, le CGV, il telemarketing e l’assicurazione. Ogni aspetto risponde a un testo diverso, con le proprie sanzioni. È meglio auditare il proprio sito una volta all’anno piuttosto che scoprire una non conformità durante un controllo o un contenzioso con un cliente.